Art. 47. I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti che abbiano usufruito delle licenze brevi e straordinarie conservano il diritto a congedo ordinario. I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti possono essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia. Per il collocamento in aspettativa si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.