Art. 47.

  I  sottufficiali,  vigili  scelti  e  vigili permanenti che abbiano
usufruito delle licenze brevi e straordinarie conservano il diritto a
congedo ordinario.
  I  sottufficiali,  vigili scelti e vigili permanenti possono essere
collocati  in aspettativa per motivi di famiglia. Per il collocamento
in  aspettativa si applicano le disposizioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.