Art. 49. Gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di malattie, lesioni o infermita' riportate in servizio o della inabilita' a proseguire nel servizio, nonche' le visite di controllo e collegiali, richieste d'ufficio o dagli interessati, sono effettuati in conformita' delle disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1926, n. 416, nel regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, e successive modificazioni. Le spese inerenti alle visite richieste dagli interessati sono a carico degli stessi.