Art. 49.

  Gli   accertamenti   sanitari   relativi  al  riconoscimento  della
dipendenza  da  causa  di  servizio di malattie, lesioni o infermita'
riportate  in  servizio o della inabilita' a proseguire nel servizio,
nonche'  le  visite  di controllo e collegiali, richieste d'ufficio o
dagli  interessati, sono effettuati in conformita' delle disposizioni
contenute  nella  legge  11  marzo  1926,  n.  416,  nel  regolamento
approvato  con  regio  decreto  15 aprile 1928, n. 1024, e successive
modificazioni.
  Le  spese  inerenti  alle visite richieste dagli interessati sono a
carico degli stessi.