Art. 50.

  Il   sottufficiale,   vigile  scelto  o  vigile  che  sia  ritenuto
permanentemente   inabile   ai   servizio  incondizionato  nel  Corpo
nazionale   dei   vigili   del  fuoco  dalla  competente  Commissione
medico-ospedaliera e' collocato a riposo di ufficio.
  E'  altresi'  collocato  a  riposo di ufficio il personale ritenuto
temporaneamente  inidoneo  a riassumere servizio dopo aver fruito del
massimo  della  licenza  straordinaria  o  ordinaria  per complessivi
tredici mesi per le infermita' non dipendenti da causa di servizio, e
per  complessivi  venticinque mesi per infermita' dipendenti da causa
di servizio.