Art. 50. Il sottufficiale, vigile scelto o vigile che sia ritenuto permanentemente inabile ai servizio incondizionato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla competente Commissione medico-ospedaliera e' collocato a riposo di ufficio. E' altresi' collocato a riposo di ufficio il personale ritenuto temporaneamente inidoneo a riassumere servizio dopo aver fruito del massimo della licenza straordinaria o ordinaria per complessivi tredici mesi per le infermita' non dipendenti da causa di servizio, e per complessivi venticinque mesi per infermita' dipendenti da causa di servizio.