Art. 53.

  Il personale collocato a riposo, ai sensi degli articoli precedenti
da non oltre un triennio, puo' ottenere la riammissione qualora, dopo
l'accertamento  di  una  nuova  visita  collegiale,  sia riconosciuto
incondizionatamente  idoneo al servizio e sia tuttora in possesso dei
requisiti  prescritti  per  il  reclutamento,  ad eccezione di quello
dell'eta', che comunque non puo' essere superiore agli anni 45.
 La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto.
  Il  personale  riammesso a norma dei precedenti commi riacquista il
grado  gia'  rivestito  ed  e' iscritto in ruolo dopo i pari grado in
servizio all'atto della riammissione.