Art. 55.

  Al   personale  in  licenza  per  malattia,  lesioni  o  infermita'
riconosciute  dipendenti  da  causa  di  servizio,  spettano tutte le
competenze a carattere fisso e continuativo.
  Il  tempo trascorso in licenza per malattia per il motivo di cui al
comma    precedente    e'    computato   interamente   agli   effetti
dell'anzianita'  per  la progressione in carriera e dell'attribuzione
degli  aumenti periodici di stipendio o paga, nonche' del trattamento
di quiescenza e previdenza.