Art. 57.

  I  sottufficiali,  vigili  scelti  e  vigili permanenti non possono
contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero.
  Tale autorizzazione, che e' subordinata ai requisiti di moralita' e
buona  reputazione  della  sposa  e  della  famiglia  di  lei,  sara'
rilasciata  entro  sessanta giorni dalla data, di presentazione della
domanda, scaduti i quali l'interessato e' informato dello stato della
pratica.