Art. 57. I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero. Tale autorizzazione, che e' subordinata ai requisiti di moralita' e buona reputazione della sposa e della famiglia di lei, sara' rilasciata entro sessanta giorni dalla data, di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato e' informato dello stato della pratica.