Art. 6. In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Amministrazione dell'interno puo' autorizzare aperture di credito a favore di comandanti provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il pagamento; a) delle spese per il vitto, la vestizione, il materiale sanitario e quello per l'attrezzatura degli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco e degli uffici e di ogni altra spesa occorrente per il mantenimento dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, commi primo e secondo, della legge 28 settembre 1942, n. 1140, per l'acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, oggetti di cancelleria, macchine; b) delle spese per il servizio, la manutenzione e la riparazione degli automezzi; c) delle spese generali degli Ispettorati di zona e dei Comandi provinciali; d) delle spese inerenti alle esercitazioni e manovre, ai servizi dei Comandi provinciali, all'istruzione ed all'assistenza religiosa e morale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'assistenza sanitaria dei vigili ausiliari di leva e del personale permanente o volontario colpito da infermita' dipendente da causa di servizio, ed ai trasporti; e) delle spese per l'educazione fisica e per le attivita' sportive degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili dei fuoco; f) dei canoni per provviste d'acqua agli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco. Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle scuole centrali antincendi e del Centro studi ed esperienze sara', parimenti, provveduto con aperture di credito a favore del comandante delle scuole stesse e del direttore del predetto Centro.