Art. 6.

  In  deroga  all'articolo  56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440,  l'Amministrazione  dell'interno  puo'  autorizzare aperture di
credito  a  favore  di comandanti provinciali del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco per il pagamento;
    a)  delle  spese  per  il  vitto,  la  vestizione,  il  materiale
sanitario  e  quello  per  l'attrezzatura degli immobili destinati ai
servizi  dei  vigili  del  fuoco e degli uffici e di ogni altra spesa
occorrente  per  il  mantenimento  dei sottufficiali, vigili scelti e
vigili,  fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, commi primo
e  secondo, della legge 28 settembre 1942, n. 1140, per l'acquisto di
mobili, soprammobili, tappezzerie, oggetti di cancelleria, macchine;
    b)  delle spese per il servizio, la manutenzione e la riparazione
degli automezzi;
    c)  delle  spese generali degli Ispettorati di zona e dei Comandi
provinciali;
    d)  delle spese inerenti alle esercitazioni e manovre, ai servizi
dei Comandi provinciali, all'istruzione ed all'assistenza religiosa e
morale  del  personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco,
all'assistenza sanitaria dei vigili ausiliari di leva e del personale
permanente  o volontario colpito da infermita' dipendente da causa di
servizio, ed ai trasporti;
    e)  delle  spese  per  l'educazione  fisica  e  per  le attivita'
sportive degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili dei fuoco;
    f)  dei  canoni  per provviste d'acqua agli immobili destinati ai
servizi dei vigili del fuoco.
  Per  il  pagamento  delle  spese  occorrenti al funzionamento delle
scuole  centrali  antincendi  e del Centro studi ed esperienze sara',
parimenti, provveduto con aperture di credito a favore del comandante
delle scuole stesse e del direttore del predetto Centro.