Art. 62.

  Il  collocamento  a  riposo  per  riforma,  col relativo assegno di
pensione,  puo'  essere  disposto  nel caso che il personale, dopo 15
anni  di  servizio effettivo, sia divenuto inabile permanentemente al
servizio stesso per infermita' accertata a seguito di apposita visita
collegiale eseguita ai sensi del precedente articolo 49.