Art. 63.

  I  sottufficiali,  vigili  scelti  e  vigili  permanenti  del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco possono in qualunque tempo chiedere le
dimissioni dal servizio.
  Il  personale ha l'obbligo di continuare a prestare servizio fino a
quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
  L'accettazione  delle  dimissioni puo' essere rifiutata o ritardata
soltanto  per  gravi  motivi  di  servizio,  o  quando  sia  in corso
procedimento disciplinare a carico dell'interessato.
  Il  dipendente  dimissionario  consegue  il  diritto  alla pensione
qualora  abbia  raggiunto un'eta' non inferiore a quelle prevista per
il  collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno venti
anni  di  servizio  effettivo, oppure a qualunque eta', qualora abbia
prestato  almeno  venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri
casi  il  dipendente dimissionario ha diritto alla indennita' per una
sola  volta  in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni,  purche'  abbia  prestato  almeno  un  anno  intero  di
servizio effettivo.