Art. 63. I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono in qualunque tempo chiedere le dimissioni dal servizio. Il personale ha l'obbligo di continuare a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione delle dimissioni puo' essere rifiutata o ritardata soltanto per gravi motivi di servizio, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'interessato. Il dipendente dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'eta' non inferiore a quelle prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno venti anni di servizio effettivo, oppure a qualunque eta', qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi il dipendente dimissionario ha diritto alla indennita' per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purche' abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.