Art. 65. Il licenziamento o l'espulsione dal Corpo vengono disposti per i motivi e con la procedura stabiliti nel regolamento di disciplina. L'espulsione, ai fini dell'eventuale perdita e del riacquisto del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza, e' assimilata alla destituzione degli impiegati civili dello Stato.