Art. 65.

  Il  licenziamento  o  l'espulsione dal Corpo vengono disposti per i
motivi e con la procedura stabiliti nel regolamento di disciplina.
  L'espulsione,  ai  fini dell'eventuale perdita e del riacquisto del
diritto  al  trattamento di quiescenza e di previdenza, e' assimilata
alla destituzione degli impiegati civili dello Stato.