Art. 66.

  Puo' essere dispensato dal servizio il sottufficiale, vigile scelto
e  vigile  permanente  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco che
abbia  dato  prova  di  incapacita'  o  di  persistente insufficiente
rendimento.
  E'  considerato  di  insufficiente  rendimento  il  dipendente che,
previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale e' stato
richiamato, una qualifica interiore a buono.
  Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio e' assegnato un
termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.
  Il  dipendente  puo' chiedere di essere sentito personalmente dalla
Commissione di cui al comma seguente.
  La  dispensa  dal  servizio  e'  disposta con decreto ministeriale,
sentita  la  Commissione di avanzamento di cui al precedente articolo
44.
  E'  fatto,  in  ogni  caso,  salvo  il  diritto  al  trattamento di
quiescenza  e  di  previdenza  eventualmente spettante ai sensi delle
disposizioni vigenti.