Art. 67. Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato a riposo ed alle famiglie del personale deceduto dopo il collocamento a riposo od in attivita' di servizio, spettano le indennita' ed i rimborsi per recarsi nel domicilio eletto, secondo le norme contenute nella legge 29 giugno 1951, n. 489.