Art. 67.

  Al  personale  permanente  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
collocato  a  riposo  ed alle famiglie del personale deceduto dopo il
collocamento  a  riposo  od  in  attivita'  di  servizio, spettano le
indennita' ed i rimborsi per recarsi nel domicilio eletto, secondo le
norme contenute nella legge 29 giugno 1951, n. 489.