Art. 70. In occasione di pubbliche calamita, di emergenze o di altre particolari necessita', il personale volontario puo' essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi localita'. In tale caso i datori di lavoro, le Amministrazioni, istituti ed enti indicati, nell'articolo 2 del regio decreto-legge 10 giugno 1933, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve essere conservato il posto occupato.