Art. 70.

  In  occasione  di  pubbliche  calamita,  di  emergenze  o  di altre
particolari  necessita', il personale volontario puo' essere chiamato
in  servizio  temporaneo  e destinato in qualsiasi localita'. In tale
caso  i  datori  di  lavoro,  le  Amministrazioni,  istituti  ed enti
indicati,  nell'articolo 2 del regio decreto-legge 10 giugno 1933, n.
641,  convertito  nella  legge  21  dicembre  1933,  n.  1808,  hanno
l'obbligo  di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve
essere conservato il posto occupato.