Art. 71.

  Il  personale  volontario, chiamato in servizio temporaneo ai sensi
del precedente articolo 70 e per tutta la durata di tale richiamo, ha
diritto  al  trattamento economico iniziale del personale permanente.
Ha  diritto altresi', al trattamento di missione, nonche' ai compensi
inerenti  alle prestazioni straordinarie di cui alla tabella allegato
n. 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077.