Art. 75. Nella tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nella parte concernente i sottufficiali, graduati e militari di truppa, sono inseriti i seguenti gradi del personale permanente del Corpo nazionale vigili del fuoco in corrispondenza dei coefficienti, stipendi o paghe, di seguito rispettivamente indicati: "coefficiente 271 stipendio annuo lordo 813.000 - maresciallo di 1ª classe vigili del fuoco; coefficiente 229 stipendio annuo lordo 687.000 - maresciallo di 2ª classe vigili del fuoco; coefficiente 202 stipendio annuo lordo 606.000 - maresciallo di 3ª classe vigili del fuoco; coefficiente 189 stipendio annuo lordo 540.000 - brigadiere vigili del fuoco; coefficiente 157 paga annua lorda 471.000 - vice brigadiere vigili del fuoco; coefficiente 131 paga annua, lorda 393.000 vigile scelto vigili del fuoco; coefficiente 128 paga annua lorda, 384.000 vigile del fuoco". Al personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti o vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1936, n. 19, e successive modifiche. Gli aumenti periodici costanti di stipendio o paga sono determinati in base alle stesse disposizioni previste per il personale del Corpo della guardie di pubblica sicurezza, di grado corrispondente.