Art. 75.

  Nella  tabella  unica  degli  stipendi,  paghe  e  retribuzioni del
personale   statale,   allegata   al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  gennaio  1956,  n.  19,  nella  parte  concernente  i
sottufficiali,  graduati  e  militari  di  truppa,  sono  inseriti  i
seguenti  gradi  del  personale permanente del Corpo nazionale vigili
del  fuoco  in  corrispondenza dei coefficienti, stipendi o paghe, di
seguito rispettivamente indicati:
    "coefficiente  271 stipendio annuo lordo 813.000 - maresciallo di
1ª classe vigili del fuoco;
    coefficiente  229  stipendio annuo lordo 687.000 - maresciallo di
2ª classe vigili del fuoco;
    coefficiente  202  stipendio annuo lordo 606.000 - maresciallo di
3ª classe vigili del fuoco;
    coefficiente  189  stipendio  annuo  lordo  540.000  - brigadiere
vigili del fuoco;
    coefficiente  157  paga  annua  lorda  471.000  - vice brigadiere
vigili del fuoco;
    coefficiente  131  paga annua, lorda 393.000 vigile scelto vigili
del fuoco;
    coefficiente 128 paga annua lorda, 384.000 vigile del fuoco".
  Al  personale  permanente dei sottufficiali, vigili scelti o vigili
del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco sono estese, in quanto
applicabili,  le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1936, n. 19, e successive modifiche.
  Gli aumenti periodici costanti di stipendio o paga sono determinati
in  base alle stesse disposizioni previste per il personale del Corpo
della guardie di pubblica sicurezza, di grado corrispondente.