Art. 76.

  L'indennita'  di servizio speciale ai sottufficiali vigili scelti e
vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'Allegato V
al  regio  decreto 11 marzo 1942, n. 699, e' stabilita nella seguente
misura mensile lorda:
    maresciallo  di  1ª,  2ª, 3ª classe e brigadieri - celibe 7.100 -
ammogliato 11.230;
    vice brigadiere celibe 5.050 - ammogliato 10.100;
    vigili scelti e vigili - celibe 3.900 - ammogliato 6.100.
  Ditta indennita' e' ridotta di un decimo per il personale provvisto
di alloggio in natura, gratuito, non di servizio e di un ventesimo se
trattasi di alloggio in natura, gratuito, di servizio.
  Nelle  posizioni  in  cui  lo  stipendio  o  la paga sono sospesi o
ridotti, anche l'indennita' di servizio speciale e' sospesa o ridotta
nella stessa proporzione.
  Le  misure  dell'indennita' di servizio speciale previste dal primo
comma  per  il  personale  ammogliato  sono dovute anche al personale
vedovo  o  celibe  con  figli  legittimi  o legittimati o figliastri,
minori  od inabili ai lavoro ed a carico, ovvero con i figli naturali
legalmente  riconosciuti  o adottivi o affiliati minori od inabili al
lavoro ed a carico.