Art. 77.

  L'indennita'  mensile  di  servizio  antincendi  di  cui al decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716,
compete  al  personale  permanente dei sottufficiali, vigili scelti e
vigili  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  nella misura
ragguagliata ad un dodicesimo dell'indennita' di servizio speciale di
pubblica  sicurezza  di  cui  all'articolo  3 del decreto legislativo
luogotenenziale  2  aprile  1946, n. 625, e successive modifiche ed a
trenta  volte  della  indennita'  speciale  giornaliera  di  pubblica
sicurezza  di  cui  al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato   20   settembre   1946,  n.  160,  e  successive  modifiche  e
dell'indennita'  giornaliera di ordine pubblico di cui all'articolo 1
del  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 1 aprile
1947, n. 221, e successive modifiche.
  L'indennita'  di  servizio  antincendi  e' computabile agli effetti
della  pensione  in  misura  pari ad un dodicesimo dell'indennita' di
servizio speciale di pubblica sicurezza di cui al precedente comma.