Art. 77. L'indennita' mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, compete al personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella misura ragguagliata ad un dodicesimo dell'indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 625, e successive modifiche ed a trenta volte della indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160, e successive modifiche e dell'indennita' giornaliera di ordine pubblico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 221, e successive modifiche. L'indennita' di servizio antincendi e' computabile agli effetti della pensione in misura pari ad un dodicesimo dell'indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza di cui al precedente comma.