Art. 8. Nei casi di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, determinati da eventi calamitosi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, il Ministero dell'interno e' autorizzato a provvedere alle spese di carattere urgente ed indifferibile, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.