Art. 8.

  Nei  casi  di  intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
determinati  da  eventi calamitosi, di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo  12  aprile  1948,  n. 1010, il Ministero dell'interno e'
autorizzato   a   provvedere  alle  spese  di  carattere  urgente  ed
indifferibile, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6,
7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.