Art. 80. 
 
  Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati  di  medaglia  al
valore per atti  di  coraggio  compiuti  in  servizio  d'istituto  e'
concesso,  fino  alla  cessazione  dai  servizio,  un  assegno  nella
seguente misura annua: 
    lire 25.000 per medaglia d'oro; 
    lire 10.000 per medaglia d'argento; 
    lire 5.000 per medaglia di bronzo. 
  L'assegno per la medaglia al merito di servizio e' stabilito  nella
misura di lire 10.000 annue. 
  Gli assegni di cui al precedente comma sono corrisposti a  fine  di
ciascun semestre.