Art. 81.

  Agli,   effetti   del   trattamento  economico  di  missione  e  di
trasferimento,  il  personale  permanente  del  Corpo I nazionale dei
vigili  del  fuoco  e' equiparato ai gradi corrispondenti delle Forze
armate e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.
  Sono   corrisposti   ai   sottufficiali,  vigili  scelti  e  vigili
permanenti  i  compensi  per le prestazioni straordinarie di cui alla
tabella, allegato n. 1 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077.