Art. 81. Agli, effetti del trattamento economico di missione e di trasferimento, il personale permanente del Corpo I nazionale dei vigili del fuoco e' equiparato ai gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato. Sono corrisposti ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti i compensi per le prestazioni straordinarie di cui alla tabella, allegato n. 1 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077.