Art. 83.

  Il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, del personale
permanente  dei  sottufficiali,  vigili  scelti  e  vigili  del Corpo
nazionale  dei vigili del fuoco, e' regolato dalle norme previste per
i  militari  dal testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con
regio  decreto  21  febbraio  1895,  n. 70, e successive modifiche ed
integrazioni.
  Per   la  liquidazione  della  pensione  normale  si  applicano  le
disposizioni  di  cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e successive modificazioni.