Art. 83. Il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' regolato dalle norme previste per i militari dal testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni. Per la liquidazione della pensione normale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e successive modificazioni.