Art. 85.

  Gli   oneri   derivanti   dall'espletamento   dei  servizi  di  cui
all'articolo  1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del
Ministero   dell'interno.   Peraltro,   gli  oneri  connessi  con  la
preparazione  delle  unita'  antincendi  per  le  Forze  armata  sono
rimborsati  dal  Ministero  della difesa e versati all'entrata, dello
Stato.
  Rimangono a carico delle amministrazioni provinciali le, incombenze
e  gli  oneri di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n.
1570,  ed a carico delle amministrazioni comunali le incombenze e gli
oneri  di  cui  all'articolo  27  della  legge  medesima. Nelle norme
contenute  in detti articoli, ai soppressi Corpi dei vigili del fuoco
si  intendono sostituiti i Comandi provinciali ed i distaccamenti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.