Art. 87. I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, iscritti nei ruoli dei Corpi dei vigili del fuoco ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, possono, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati nel ruolo di cui all'allegata tabella A, conservando il grado ricoperto, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.