Art. 87.

  I  sottufficiali,  vigili  scelti e vigili permanenti, iscritti nei
ruoli dei Corpi dei vigili del fuoco ai sensi della legge 27 dicembre
1941,  n.  1570,  e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, possono,
con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge,
essere   inquadrati   nel   ruolo  di  cui  all'allegata  tabella  A,
conservando  il  grado ricoperto, con l'osservanza delle norme di cui
agli articoli seguenti.