Art. 88.

  L'inquadramento  in  ruolo  e'  disposto  per ciascun grado tenendo
conto  dell'anzianita' assoluta ed, a parita' di anzianita' assoluta,
della  graduatoria  dei  corsi,  concorsi  o scrutini di promozione o
dell'anzianita' relativa attribuita in applicazione delle lettere a),
b), c) e d) dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.
  Ove  non  possa  farsi luogo all'applicazione delle disposizioni di
cui al comma precedente, l'anzianita' sara' determinata dall'eta'.