Art. 88. L'inquadramento in ruolo e' disposto per ciascun grado tenendo conto dell'anzianita' assoluta ed, a parita' di anzianita' assoluta, della graduatoria dei corsi, concorsi o scrutini di promozione o dell'anzianita' relativa attribuita in applicazione delle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570. Ove non possa farsi luogo all'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, l'anzianita' sara' determinata dall'eta'.