Art. 89.

  Il  personale  permanente  che  aspira  all'inquadramento nel ruolo
nazionale,  di cui alla allegata tabella A, deve inoltrare domanda al
Ministero  dell'interno,  entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
  L'inquadramento   sara'  disposto  con  decreto  del  Ministro  per
l'interno,  sentita  la commissione di cui all'articolo, seguente, la
quale  dovra'  esprimere  il suo giudizio circa il possesso, da parte
degli  aspiranti,  dei  requisiti  di idoneita' fisica e morale; e di
capacita' professionale.
  Il Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto, sentita la
commissione  di  cui  al comma precedente, puo' disporre l'esclusione
dall'inquadramento.