Art. 90. La commissione di cui all'articolo precedente e' presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno e composta: da un prefetto, in servizio presso il Ministero dell'interno, incaricato delle funzioni di direttore generale; da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi; da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a ispettore superiore. Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario.