Art. 90.

  La  commissione  di  cui  all'articolo precedente e' presieduta dal
Sottosegretario di Stato per l'interno e composta:
    da  un  prefetto,  in  servizio presso il Ministero dell'interno,
incaricato delle funzioni di direttore generale;
    da  un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei
servizi antincendi;
    da  due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico
dei  servizi  antincendi  con  qualifica  non  inferiore  a ispettore
superiore.
  Un    funzionario    della   carriera   direttiva   del   personale
amministrativo   del   Ministero   dell'interno,  con  qualifica  non
inferiore  a  direttore  di  sezione, in servizio presso la Direzione
generale dei servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario.