Art. 92.

  I  posti  di  vigile e vigile scelto permanente rimasti disponibili
dopo  l'inquadramento  nel  nuovo  ruolo,  effettuato  ai  sensi  dei
precedenti  articoli,  sono conferiti al personale del corrispondente
grado  in  servizio  volontario, continuativo o temporaneo, da almeno
due anni, mediante concorsi per titoli.