Art. 95.

  Il  personale permanente che non richieda l'inquadramento nel nuovo
ruolo  entro  il  termine  previsto dal precedente articolo 89, comma
primo,  cessa  dal  servizio ed e' collocato a riposo con effetto dal
giorno successivo alla scadenza dei termine predetto.
  Il  personale  che,  avendo  richiesto l'inquadramento, non l'abbia
ottenuto,  ai sensi dell'articolo 89, comma terzo, cessa dal servizio
ed  e'  collocato  a riposo con effetto dalla stessa data del decreto
con cui viene escluso dall'inquadramento.
  Il  personale,  comunque  non  inquadrato,  conserva, il diritto al
trattamento di quiescenza, e di previdenza sulla base delle norme per
esso  applicabili  anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
  Al  predetto  personale e' connesso un aumento di cinque anni utili
ai soli fini della liquidazione del trattamento di quiescenza.
  La  maggiorazione  del  trattamento,  in  applicazione del predetto
aumento,  e' a totale carico dello Stato, che provvede a determinarla
ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed o
corrisponderla direttamente.