Art. 95. Il personale permanente che non richieda l'inquadramento nel nuovo ruolo entro il termine previsto dal precedente articolo 89, comma primo, cessa dal servizio ed e' collocato a riposo con effetto dal giorno successivo alla scadenza dei termine predetto. Il personale che, avendo richiesto l'inquadramento, non l'abbia ottenuto, ai sensi dell'articolo 89, comma terzo, cessa dal servizio ed e' collocato a riposo con effetto dalla stessa data del decreto con cui viene escluso dall'inquadramento. Il personale, comunque non inquadrato, conserva, il diritto al trattamento di quiescenza, e di previdenza sulla base delle norme per esso applicabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto personale e' connesso un aumento di cinque anni utili ai soli fini della liquidazione del trattamento di quiescenza. La maggiorazione del trattamento, in applicazione del predetto aumento, e' a totale carico dello Stato, che provvede a determinarla ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed o corrisponderla direttamente.