Art. 96.

  Nei  primi  tre  anni dall'entrata in vigore della presente legge i
posti  rimasti  disponibili  nel grado di vice brigadiere permanente,
una  volta  espletati  i  concorsi  per  titoli  di cui al precedente
articolo 91, sono conferiti per meta' ai sensi dell'articolo 29 della
presente  legge e per meta' mediante apposito concorso per titoli, al
quale possono partecipare i vigili scelti permanenti che abbiano gia'
conseguito  l'idoneita'  all'avanzamento al termine dei corsi allievi
sottufficiali,  ai  sensi  del  secondo  comma dell'articolo 16 della
legge 27 dicembre 1941, n. 1570.
  La  Commissione  giudicatrice  del  concorso  per  titoli di cui al
precedente comma e' costituita ai sensi del precedente articolo 93.