Art. 96. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i posti rimasti disponibili nel grado di vice brigadiere permanente, una volta espletati i concorsi per titoli di cui al precedente articolo 91, sono conferiti per meta' ai sensi dell'articolo 29 della presente legge e per meta' mediante apposito concorso per titoli, al quale possono partecipare i vigili scelti permanenti che abbiano gia' conseguito l'idoneita' all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570. La Commissione giudicatrice del concorso per titoli di cui al precedente comma e' costituita ai sensi del precedente articolo 93.