Art. 97. Gli ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari, che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti nei quadri del personale volontario dei Corpi dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1370, e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, possono essere iscritti nei quadri previsti per ciascun comando provinciale con il grado rivestito e la relativa anzianita'.