Art. 97.

  Gli ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari, che
alla  data  di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti
nei  quadri  del personale volontario dei Corpi dei vigili del fuoco,
ai  sensi  della legge 27 dicembre 1941, n. 1370, e del regio decreto
16  marzo  1942,  n. 700, possono essere iscritti nei quadri previsti
per  ciascun comando provinciale con il grado rivestito e la relativa
anzianita'.