Art. 11. Per le opere prevedute dall'articolo 9 gli Ordinari diocesani possono essere autorizzati ad unificare due o piu' edifici, a scindere un edificio in due o piu' ed a cambiare l'ubicazione entro i limiti della propria giurisdizione, restando a loro carico le spese di trasformazione e di eventuale acquisto di nuove aree.