Art. 11. 
 
  Per le opere  prevedute  dall'articolo  9  gli  Ordinari  diocesani
possono essere  autorizzati  ad  unificare  due  o  piu'  edifici,  a
scindere un edificio in due o piu' ed a cambiare l'ubicazione entro i
limiti della propria giurisdizione, restando a loro carico  le  spese
di trasformazione e di eventuale acquisto di nuove aree.