Art. 2. 
 
  L'articolo 2 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Per ottenere  i  benefici  indicati  dall'articolo  1  l'Ordinario
diocesano deve presentare domanda, per il tramite  della  Commissione
pontificia per  l'arte  sacra,  al  Ministero  dei  lavori  pubblici,
allegando  al  progetto   di   massima   dell'opera   una   relazione
dimostrativa delle necessita' della stessa. Tali atti debbono  essere
approvati  dalla  Pontificia  commissione  per  quanto  riguarda   la
rispondenza dell'opera ai precetti della liturgia dell'arte sacra. 
  Alla Pontificia commissione per l'arte  sacra  e'  corrisposto  per
ogni progetto, quando entra in fase esecutiva, a titolo  di  rimborso
di spese, lo 0,25 per cento dell'importo della spesa sostenuta  dallo
Stato. 
  L'approvazione del progetto equivale a  dichiarazione  di  pubblica
utilita'. 
  Il pagamento della somma corrispondente alla spesa delle  opere  ed
all'acquisto delle aree a norma dell'articolo 1 e' effettuato dopo il
collaudo dei lavori. Sono tuttavia, ammesse liquidazioni parziali  in
corso di opera in  base  a  certificati  di  avanzamento  dei  lavori
vistati dall'Ufficio del genio civile".