Art. 2. L'articolo 2 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, e' sostituito dal seguente: "Per ottenere i benefici indicati dall'articolo 1 l'Ordinario diocesano deve presentare domanda, per il tramite della Commissione pontificia per l'arte sacra, al Ministero dei lavori pubblici, allegando al progetto di massima dell'opera una relazione dimostrativa delle necessita' della stessa. Tali atti debbono essere approvati dalla Pontificia commissione per quanto riguarda la rispondenza dell'opera ai precetti della liturgia dell'arte sacra. Alla Pontificia commissione per l'arte sacra e' corrisposto per ogni progetto, quando entra in fase esecutiva, a titolo di rimborso di spese, lo 0,25 per cento dell'importo della spesa sostenuta dallo Stato. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'. Il pagamento della somma corrispondente alla spesa delle opere ed all'acquisto delle aree a norma dell'articolo 1 e' effettuato dopo il collaudo dei lavori. Sono tuttavia, ammesse liquidazioni parziali in corso di opera in base a certificati di avanzamento dei lavori vistati dall'Ufficio del genio civile".