Art. 4.

  E'  consentita  la  stipulazione  di  contratti  di  lavoro a tempo
determinato,  purche'  di  durata  non superiore a cinque anni, con i
dirigenti  amministrativi  e  tecnici,  i  quali  possono,  comunque,
recedere  da  essi  trascorso un triennio e osservata la disposizione
dell'articolo 2118 del Codice civile.