Art. 11. Sara' dato l'abbuono del 7 per 100 sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo nell'atto della stipulazione, e l'abbuono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno della stipulazione se il valore estimativo dei beni superi la somma di diecimila lire, e dentro cinque anni se il valore non ecceda quella somma.