Art. 11. 
 
  Sara' dato l'abbuono del 7 per 100 sulle rate che si  anticipano  a
saldo del prezzo nell'atto della stipulazione, e l'abbuono del 3  per
cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal  giorno
della stipulazione se il valore estimativo dei beni superi  la  somma
di diecimila lire, e dentro cinque  anni  se  il  valore  non  ecceda
quella somma.