Art. 4. Le vendite si faranno con pubblico incanto, che sara' aperto sul valore estimativo. Rimanendo deserta la prima prova, ne sara' tentata una seconda coll'intervallo non minore di un mese. Qualora anche questa non abbia effetto, si potra' procedere alla vendita per trattative private. L'aggiudicazione avvenuta al maggior offerente nel primo o nel secondo incanto sara' definitiva.