Art. 4. 
 
  Le vendite si faranno con pubblico incanto, che  sara'  aperto  sul
valore estimativo. Rimanendo deserta la prima prova, ne sara' tentata
una seconda coll'intervallo non minore  di  un  mese.  Qualora  anche
questa non abbia  effetto,  si  potra'  procedere  alla  vendita  per
trattative private. L'aggiudicazione avvenuta  al  maggior  offerente
nel primo o nel secondo incanto sara' definitiva.