Art. 8. 
 
  La Commissione sara' sempre udita per la compilazione degli elenchi
e delle stime,  per  la  divisione  dei  beni  in  lotti,  e  per  la
opportunita' del tempo degl'incanti e delle trattative private. 
 
  Essa da' inoltre il suo parere intorno  a  quelle  quistioni  sulle
quali fosse richiesta, o che credesse utile di proporre.