Art. 9. 
 
  Il prezzo dello stabile sara' pagato in cinque rate  uguali  se  il
valore estimativo superi la somma di diecimila lire, ed in dieci rate
se non ecceda quella somma. 
 
  Nell'atto della stipulazione si paghera' la prima rata  del  prezzo
dello stabile, e l'intiero importare dei relativi accessori. 
 
  L'aumento che si verifichera' negl' incanti s'intendera'  ripartito
proporzionatamente  al  valore  del  fondo  ed  a  quello  dei   suoi
accessori. 
 
  Il pagamento delle altre rate si fara' anticipatamente di  anno  in
anno e coi frutti scalari alla ragione del 5 per 100.