Art. 9. Il prezzo dello stabile sara' pagato in cinque rate uguali se il valore estimativo superi la somma di diecimila lire, ed in dieci rate se non ecceda quella somma. Nell'atto della stipulazione si paghera' la prima rata del prezzo dello stabile, e l'intiero importare dei relativi accessori. L'aumento che si verifichera' negl' incanti s'intendera' ripartito proporzionatamente al valore del fondo ed a quello dei suoi accessori. Il pagamento delle altre rate si fara' anticipatamente di anno in anno e coi frutti scalari alla ragione del 5 per 100.