Art. 10. La Corte, in conformita' della legge e dei regolamenti: Fa il riscontro delle spese dello Stato; Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate; Veglia perche' la gestione degli agenti dello Stato in denaro o in materia sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori; Accerta e confronta i conti dei ministeri col conto generale dell' amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere; Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi.