Art. 10. 
 
  La Corte, in conformita' della legge e dei regolamenti: 
 
  Fa il riscontro delle spese dello Stato; 
 
  Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate; 
 
  Veglia perche' la gestione degli agenti dello Stato in denaro o  in
materia sia assicurata con  cauzione  o  col  sindacato  di  speciali
revisori; 
 
  Accerta e confronta i conti dei ministeri col conto generale  dell'
amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere; 
 
  Giudica dei conti  che  debbono  rendere  tutti  coloro  che  hanno
maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche
amministrazioni designate dalle leggi.