Art. 20. 
 
  I  mandati  e  gli  ordini  di  pagamento  debbono  coi   documenti
giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al visto  della
Corte dei conti nel modo e colle forme stabilite dalle  leggi  e  dai
regolamenti. 
 
  La legge determina i casi nei quali la  registrazione  e  il  visto
debbono precedere il pagamento e i casi nei quali  possono  a  quello
succedere. 
 
  Determina il modo col quale la Corte fa il  riscontro  delle  spese
direttamente, o per mezzo di uffizi da essa  dipendenti  o  de'  suoi
delegati.