Art. 20. I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al visto della Corte dei conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti. La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere. Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffizi da essa dipendenti o de' suoi delegati.