Art. 40. Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto, liquida il debito dell'agente, e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.