Art. 40. 
 
  Quando la  Corte  riconosca  che  i  conti  furono  saldati,  o  si
bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione,  pronuncia  il
discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della  cauzione
e la cancellazione delle  ipoteche.  Nel  caso  opposto,  liquida  il
debito  dell'agente,  e  pronunzia,  ove  occorra,  la  condanna   al
pagamento.