Art. 50. 
 
  La Corte dei conti a sezioni riunite determinera'  con  regolamento
provvisorio le forme, con le quali essa deve procedere nell'esercizio
delle sue attribuzioni non contenziose  fino  all'emanazione  di  una
legge sulla materia. 
 
  Il  presidente  della  Corte  provvedera'  con   regolamento   alla
disciplina ed al servizio interno degli  uffici  e  della  segreteria
della Corte, agli uscieri, alle spese  d'uffizio  e  a  quanto  altro
sara' necessario per l'esecuzione della presente legge.