Art. 50. La Corte dei conti a sezioni riunite determinera' con regolamento provvisorio le forme, con le quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose fino all'emanazione di una legge sulla materia. Il presidente della Corte provvedera' con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'uffizio e a quanto altro sara' necessario per l'esecuzione della presente legge.