Art. 8. 
 
  Per le deliberazioni di ciascuna sezione e'  necessario  il  numero
dispari di votanti non minore di cinque. 
 
  Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite  e'  necessario
il numero dispari di votanti non minore di nove. 
 
  La Corte e le sezioni deliberano a maggiorita' assoluta di voti.