Art. 9. 
 
  I ragionieri hanno voto  deliberativo  negli  affari  soltanto  dei
quali sono relatori. 
 
  Possono essere chiamati dal presidente a  supplire  ai  consiglieri
che sieno assenti od impediti, e  in  questo  caso  hanno  pure  voto
deliberativo. 
 
  Il numero dei ragionieri non sara' maggiore di due,  nelle  singole
sezioni, ne' di tre nelle sezioni riunite.