REGOLAMENTO PER LA VENDITA DE' BENI DEMANIALI in esecuzione della legge 21 agosto 1862 N.° 793 Art. 1. Saranno posti in vendita giusta le disposizioni della legge 21 agosto 1862 N.° 793 i beni rurali ed urbani appartenenti al Demanio dello Stato in ciascuna Provincia del Regno.