Art. 10. Il valore dei beni si desumera' dai contratti di compra-vendita e di affitto, ove esistano, dai registri dell'Amministrazione regolarmente tenuti, e dai catasti. Quando manchino o sieno insufficienti o inesatti i mentovati elementi, il valore sara' determinato mediante perizia sommaria da farsi nel modo prescritto agli articoli 18 e seguenti. Nell' un caso e nell'altro, si terra' ragione del maggior prezzo che potra' essere conseguenza dell'apertura di nuove strade approvate o in corso di costruzione a traverso o in vicinanza dei fondi. Si terra' anche ragione, per quanto sia necessario alla valutazione del fondo, delle condizioni del capitolato generale e di quello speciale per la vendita di ciascun fondo, e segnatamente dei compensi che risultino a carico o a favore dell'acquirente per migliorazioni o per deterioramenti arrecati nel fondo dal conduttore.