(Regolamento-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
  Il valore dei beni si desumera' dai contratti di  compra-vendita  e
di  affitto,  ove   esistano,   dai   registri   dell'Amministrazione
regolarmente tenuti, e dai catasti. 
 
  Quando manchino  o  sieno  insufficienti  o  inesatti  i  mentovati
elementi, il valore sara' determinato mediante  perizia  sommaria  da
farsi nel modo prescritto agli articoli 18 e seguenti. 
 
  Nell' un caso e nell'altro, si terra' ragione  del  maggior  prezzo
che potra' essere conseguenza dell'apertura di nuove strade approvate
o in corso di costruzione a traverso o in vicinanza dei fondi. 
 
  Si terra' anche ragione, per quanto sia necessario alla valutazione
del fondo, delle condizioni  del  capitolato  generale  e  di  quello
speciale per la vendita di ciascun fondo, e segnatamente dei compensi
che risultino a carico o a favore dell'acquirente per migliorazioni o
per deterioramenti arrecati nel fondo dal conduttore.