(Regolamento-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
  La rendita netta accertata come negli  articoli  precedenti,  sara'
ridotta a capitale a quel saggio d'interesse che, nei diversi  luoghi
al tempo della stima, corrisponda al giudizio  del  mercato  pubblico
dei beni stabili, avendo  riguardo,  da  una  parte  ai  rapporti  di
speciali ricerche locali, e dall'altra parte alle condizioni generali
del commercio e al prezzo corrente del danaro.