(Regolamento-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  Si terra' in conto separato, e per quella parte che non  sia  stata
compresa nel capitale  valutato  come  agli  articoli  precedenti  si
aggiungera' il valore delle piante legnose d'alto fusto, dei vivai  o
piantonaie, degli accessorii e degli oggetti mobili  che  si  vendano
unitamente al fondo, desunto dai contratti d'affitto, dagli inventari
di consegne precedentemente fatte o dai registri od  altri  documenti
dell'Amministrazione. Ove non  sia  possibile  determinare  nel  modo
sopraccennato il valore degli  accessorii  del  fondo  degli  oggetti
mobili, si procedera' per mezzo di perizia sommaria.