Art. 16. Si terra' in conto separato, e per quella parte che non sia stata compresa nel capitale valutato come agli articoli precedenti si aggiungera' il valore delle piante legnose d'alto fusto, dei vivai o piantonaie, degli accessorii e degli oggetti mobili che si vendano unitamente al fondo, desunto dai contratti d'affitto, dagli inventari di consegne precedentemente fatte o dai registri od altri documenti dell'Amministrazione. Ove non sia possibile determinare nel modo sopraccennato il valore degli accessorii del fondo degli oggetti mobili, si procedera' per mezzo di perizia sommaria.