(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  Quando esista una stima o un contratto recente  di  compra-vendita,
il valore del fondo o dei suoi accessorii potra' essere desunto dalla
stima o dal contratto tenendo  conto  delle  condizioni  speciali  le
quali potessero aver influito sul prezzo esplicitamente convenuto.