Art. 18. Il valore dei fondi da alienarsi sara' determinato mediante perizia: a) Quando il fondo non sia fruttifero; b) Quando il valore non si possa con sufficiente esattezza desumere dai contratti, catasti e registri dell'Amministrazione. Le perizie saranno sommarie e dovranno essere compiute nel piu' breve termine possibile.