(Regolamento-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  Il  valore  dei  fondi  da  alienarsi  sara'  determinato  mediante
perizia: 
 
    a) Quando il fondo non sia fruttifero; 
 
    b) Quando il  valore  non  si  possa  con  sufficiente  esattezza
desumere dai contratti, catasti e registri dell'Amministrazione. 
 
  Le perizie saranno sommarie e dovranno  essere  compiute  nel  piu'
breve termine possibile.