Art. 19. Il Perito determinera' la rendita lorda del fondo ricavandola dalla presunta quantita' dei prodotti e dal valore di essi, secondo il prezzo medio dell'ultimo quinquennio del mercato del luogo o del mercato piu' vicino. Per la determinazione della rendita netta e del corrispondente capitale saranno osservate le norme stabilite rispettivamente agli articoli 13, 14, 15.