(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  Il Perito determinera' la rendita lorda del fondo ricavandola dalla
presunta quantita' dei prodotti e dal  valore  di  essi,  secondo  il
prezzo medio dell'ultimo quinquennio del  mercato  del  luogo  o  del
mercato piu' vicino. 
 
  Per la determinazione della  rendita  netta  e  del  corrispondente
capitale saranno osservate le norme  stabilite  rispettivamente  agli
articoli 13, 14, 15.